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Teude APS Via Mongalli 4 - 06049 Spoleto PG - CF: 93025420543

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STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE 

 

ART. 1) COSTITUZIONE 

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti anche Codice del  Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l’Associazione denominata: “Associazione Teude - Associazione di Promozione Sociale”, in sigla denominata. “Associazione Teude APS” 

 

ART. 2) SEDE LEGALE 

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Spoleto all’indirizzo comunicato dal Consiglio  Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con  delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell’ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà  intendersi quale modifica del presente Statuto. 

 

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI 

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di  solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. 

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve  comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori  e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

 

ART. 4) FINALITA’  

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento  in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale  avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone  aderenti agli enti associati. 

In particolare l’Associazione ha lo scopo di 

1. Favorire il benessere delle comunità locali e nazionali attraverso la valorizzazione 

condivisa e partecipata dell’identità culturale vissuta come elemento fondante di ogni  attività sociale ed economica; 

2. Promuovere il territorio dello Spoletino valorizzandone le persone, il patrimonio culturale  ed ambientale e i prodotti tipici; 

3. Coinvolgere le attività produttive, economiche e imprenditoriali mettendo in luce il ruolo  fondamentale della promozione della cultura nella convinzione che essa rappresenti una  risorsa importante per lo sviluppo locale; 

4. Realizzare lo sviluppo e il perfezionamento della formazione professionale con tutte le  iniziative possibili; 

5. Sviluppare tutte le attività ed i relativi servizi volti a fornire le imprese ed i lavoratori della  migliore formazione e buone pratiche in campo sociale, artistico e culturale: 6. Provvedere nei confronti delle associazioni aderenti e delle imprese ad esse associate alla  prestazione di qualsiasi servizio relativo all’oggetto; 

7. Creare legami, collaborazioni e sinergie con Enti pubblici e privati, di diversa natura e a  vari livelli, al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena culturale  locale, nazionale ed internazionale; 

8. Promuovere e svolgere ogni altra iniziativa ad essa direttamente affidata dalla legge o  deliberata dagli Organi sociali, o che comunque faciliti il conseguimento degli scopi indicati  nel presente Statuto. 

L’Associazione potrà inoltre compiere ogni altra attività o manifestazione che sia, in maniera  diretta od indiretta attinente agli scopi sociali o che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna. Per il conseguimento dei suoi fini l’Associazione si avvale di Fondi Privati, Comunitari, Nazionali,  Regionali e comunali, di Fondi e Contributi di Enti pubblici e Privati, disposti a sostenere le attività  dell’Associazione. 

Inoltre l’Associazione potrà: 

- accedere a tutti i finanziamenti previsti dall’Unione Europea, dalle Regioni, anche autonome, dalle Provincie, dai comuni, dai Ministeri e da tutti quegli altri enti, pubblici e  privati necessari al perseguimento degli scopi sociali; 

- stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti privati ed enti pubblici; - Svolgere le attività sopra indicate sia in proprio che per mandato di terzi; - Accedere al credito e contrarre mutui e prestiti, purché deliberati dal Consiglio Direttivo; - Accedere ai finanziamenti agevolati previsti dalle norme di incentivazione e ricevere 

contributi, sovvenzioni e fondi da istituzioni statali, anche straniere, da Enti Pubblici e  privati e, più in generale, da Istituzioni ed Enti di qualsiasi natura; 

- Accettare donazioni, lasciti, erogazioni liberali da privati e cessioni gratuite da imprese. L’Associazione potrà infine compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare  che dovesse risultare necessaria o semplicemente utile per il raggiungimento degli scopi sociali,  assumere interessenze e partecipazioni in società aventi scopo analogo, affine o connesso al  proprio, aprire conti correnti bancari e/o postali ed operare sugli stessi, contrarre prestiti,  prestare fidejussioni, anche in favore di terzi, partecipare ad appalti. 

L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del  D.Lgs n. 117/2017: 

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività' culturali di interesse sociale con finalità'  educativa;  

• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni  dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con  esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai  sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;  

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;  

• organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,  incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica  del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo;  

• organizzazione e gestione di attività' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; • servizi strumentali ad enti del Terzo settore resa da enti composti in misura non inferiore  al settanta per cento da enti del Terzo settore;  

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge  19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale a norma del presente articolo;  

• promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della  difesa non armata;

L’Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse  generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire, promuovere: • Attività a carattere culturale e ricreative, manifestazioni, eventi culturali, musicali e  teatrali, stage, seminari, conferenze, convegni e dibattiti culturali, serate  enogastronomiche, proiezione di film, documentari, concorsi, festival e concerti; • Partecipazione attiva a mostre e manifestazioni come fiere nazionali ed internazionali; • Progettazione, organizzazione e gestione della Formazione professionale, quali interventi  di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento,  aggiornamento e riconversione con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a  distanza e/o on-line e/o in videoconferenza tipo Skype, per singoli o in gruppo, in tutti i  suoi aspetti; 

• Realizzazione di studi di fattibilità, progetti di analisi e ricerche in campo culturale,  turistico, sportivo e dell’innovazione tecnologica nonché in campo socio economico,  naturalistico ed ambientale; 

• Realizzazione di scambi culturali e viaggi in Italia e all’Estero; 

• Istituzione di borse di studio; 

• Rappresentanza per la città di Spoleto, l’Italia e l’Europa di Enti ed operatori stranieri,  pubblici e privati, relativamente ai vari settori di intervento; 

• Realizzazione e stampa di libri, quaderni, opuscoli, dispense, giornali, e materiale  informativo in genere, anche attraverso le nuove tecnologie e i mezzi di comunicazione  offerti dalla rete internet; 

• Creazione ed organizzazione di itinerari, visite, percorsi ed escursioni di carattere  ricreativo, storico, artistico ed enogastronomico; 

• Svolgimento di attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni,  privati ed altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione  culturale e sociale; 

• Proporsi come specifico punto di riferimento e/o struttura di servizio per le aziende,  imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione  istituzionale; 

• Promozione e realizzazione di specifici progetti di innovazione.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive  modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che  siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e  limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è  delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le  attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica,  secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di  raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non  corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei  principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

 

ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO 

 

ART. 5) VOLONTARI 

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e  gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione,  attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e  le proprie capacità. 

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al  volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e  documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente  stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea degli associati. Sono vietati in  ogni caso rimborsi di tipo forfetario. 

L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo  svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

 

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo  o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, 

comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento  dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.  

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% dl  numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito  dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore. 

 

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito  dalla Legge. 

Nell’associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni  economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Si  applica l’art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o  senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del  numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento  esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino  di: 

a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione; 

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. 

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. 

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante. 

 

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI 

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative  ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. 

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei  casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse  iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi  di diritti o a termine.  

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione. 

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire  con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei  regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. 

L’Adesione all’Associazione comporta i seguenti obblighi: 

a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e  delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 

b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività; c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione.  L’Adesione all’Associazione comporta i seguenti diritti: 

a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; 

b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto; 

c) accedere alle cariche associative; 

d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta. 

 

ART. 9) MODALITA’ AMMISSIONE ASSOCIATO 

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di  adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di  nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali. b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli  organi sociali. 

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale  domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le  finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è  comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. 

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la  deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva  convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

 

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA 

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio  Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status  di associato per morosità. 

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto  al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori  rispetto a quelli ordinari. 

 

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO 

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.  

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve  comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una  apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso  ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. 

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento  della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio  Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter  provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di  ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto. 

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi: 

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle  deliberazioni prese dagli organi sociali; 

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero  assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da  lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome. 

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L’associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se  non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Gli organi dell’Associazione sono: 

➢ L’Assemblea degli associati; 

➢ Il Consiglio Direttivo; 

➢ Il Presidente; 

➢ Il Tesoriere; 

➢ Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n.  117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci. 

 

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI 

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il  pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati,  conformemente a quanto stabilito dall’art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017 

All’assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti: 

a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e  bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; 

b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell’associazione, determinandone  previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare  questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall’ultimo comma del successivo art. 17 

c. eleggere e revocare, se presenti, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione  legale e eventuali altri organi sociali; 

d. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione; 

e. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari 

f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di  responsabilità nei loro confronti; 

g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi  di aspiranti associati non ammessi; 

h.deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario  per cui sia chiamata a decidere; 

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l’art. 25 del Codice del Terzo 

Settore. 

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: 

i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la  fusione o scissione dell’associazione 

j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. 

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque  mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, messaggio sul gruppo whatsapp) purché vi possa  essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno,  la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea  di seconda convocazione. 

 

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una  volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura  dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi  dalla chiusura dell’esercizio. 

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga  opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10  (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure  dall’Organo di controllo. 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato  dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i associati un segretario verbalizzante. Spetta  al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di  intervenire in Assemblea. 

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario,  ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. 

 

ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI 

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega  scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.  

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di  voto.  

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la  maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con  un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti. 

L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti)  degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in  seconda convocazione. 

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a  maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del  patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto. L’Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto  previsto dal successivo art. 24. 

 

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO 

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta  almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio  segreto. 

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538,  secondo comma, del codice civile. 

 

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti  dall’Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi. 

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli  enti giuridici associati. Si applica l’art. 2382 del codice civile. 

I membri del Consiglio sono rieleggibili. 

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e  successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale  scadenza dello stesso Consiglio. 

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l’intero organo e il 

Presidente deve convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio  Direttivo. 

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l’Assemblea degli associati ne delibera  preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche  (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso  Consiglio. Nel caso in cui l’Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le  relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente,  il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. 

 

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri  componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal  Vicepresidente. 

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si  adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è  validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati  atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto  dal successivo art. 24 

 

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE 

Il Consiglio Direttivo:  

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate  dall’Assemblea degli associati;  

b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;  

c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;  

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;  e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e  su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici; 

f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni  provvedimento riguardante il personale in genere; 

g. delibera circa l’ammissione e l’espulsione degli associati (salvo ricorso dell’interessato  all’assemblea degli associati); 

h. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; i. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere  secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; 

j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente; k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. 

 

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia  fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei  casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche  telefonicamente. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. 

 

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE 

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la  firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione  amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del  Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. 

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal  Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria  amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può  anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente  convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative  deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza  dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 

 

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE 

Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali 

assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione,  tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle  decisioni del Consiglio Direttivo. 

 

ART. 23) L’ORGANO DI CONTROLLO 

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge  o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di  tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.  L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e  presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto  indicato nel successivo art. 24. 

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art.  30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. 

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono  essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo  collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.  L’Organo di Controllo:  

- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora  applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto  funzionamento. 

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1  del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall’assemblea degli associati. In tal caso  l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Esso esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di  utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell’art. 30, co. 7 del CTS. L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio  Direttivo. L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui  all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. 

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 del  Codice del Terzo Settore. 

 

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA Le riunioni di tutti gli organi dell’Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati  in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo  

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che: 

a) sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la  legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare  i risultati della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione  simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; 

d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di  collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal  Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 

 

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE 

Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate  comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo  perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:  

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; 

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: 

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati; b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi; 

c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o  istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici; 

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari)  e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano  conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni. g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali  feste e sottoscrizioni anche a premi; 

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale; i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali 

 

ART. 26) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA 

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote  straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno  economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di  partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. 

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO 

 

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI 

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo  Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:  

Libro degli associati; 

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati; 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura  dello stesso organo; 

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni  riguardanti l’Associazione. 

I libri dell’Associazione sono consultabili all’associato che ne faccia motivata istanza da presentare  all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un  preavviso di almeno quindici giorni.

 

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE 

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al  trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno  marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria degli associati entro il 120  giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con  l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste  di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle  finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il  bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario  delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. 

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Se vengono superati i limiti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente  deliberato dai propri organi – l’Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi  e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo  caso l’art. 14 del Codice del Terzo Settore 

 

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI 

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività  occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o  campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito  e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo  chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o  campagna di sensibilizzazione. 

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS 

 

ART. 30) LO SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto  favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

 

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS 

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non  associati, determinandone gli eventuali compensi. 

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione  imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui  all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa  vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare  riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni. 

 

IL PRESIDENTE MORENO ORAZI 

LA SEGRETARIA LAURA FRASCARELLI